spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Statuto PDF Stampa

STATUTO della FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI
FEDERCOSTRUZIONI
Giugno 2009


Indice

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 - Costituzione e denominazione
Articolo 1 bis - Sede
Articolo 2 - Scopi

TITOLO II - SOCI
Articolo 3 - Soggetti della rappresentanza
Articolo 4 - Rapporto associativo
Articolo 5 - Diritti e obblighi
Articolo 6 - Contributi
Articolo 7 - Sanzioni
Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI
Articolo 9 - Organi di Federcostruzioni
Articolo 10 - Assemblea
Articolo 11  - Riunioni e deliberazioni dell`Assemblea
Articolo 12 - Attribuzioni all`Assemblea
Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Articolo 16 - Presidente
Articolo 17 - Vice Presidenti
Articolo 18 - Collegio dei Garanti contabili
Articolo 19 - Probiviri
Articolo 20 - Il Segretario

TITOLO IV - FONDO COMUNE  E BILANCI
Articolo 21 - Fondo comune
Articolo 21 bis - Fondi Progetti
Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Articolo 23 - Modificazioni statutarie
Articolo 24 - Scioglimento
Articolo 25 - Rinvio




TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI


Articolo 1 - Costituzione e denominazione
E` costituita la Federazione fra le Federazioni e le associazioni di categoria espressione del settore delle costruzioni civili: nei comparti edile,  industriale e infrastrutturale, delle tecnologie elettriche ed elettroniche, delle tecnologie meccaniche, dei materiali e  dei prodotti - comprensivi di posa in opera, dei componenti e dei servizi del processo costruttivo, della progettazione, dell`impiantistica afferente, denominata ``FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI`` nel prosieguo dell`atto denominata per brevita`  Federcostruzioni.
Federcostruzioni non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro;  puo` promuovere o partecipare ad attivita` di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.
Su delibera del Consiglio Direttivo di cui all`art. 9, Federcostruzioni puo` aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e puo` costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

Articolo 1 bis - Sede
Federcostruzioni ha sede in Roma, Via Guattani 16.

Articolo 2 - Scopi
Federcostruzioni ha per fine la promozione e il coordinamento di iniziative di interesse di tutte le Federazioni/Associazioni aderenti, nell`obiettivo di un rafforzamento delle rappresentanze del settore delle costruzioni, fermo restando l`autonomia delle singole Associazioni e Federazioni aderenti nonche` il rispetto delle singole rappresentanze associative cosi` come definite dai rispettivi statuti.
A tal fine,  Federcostruzioni  puo`:

  1. rappresentare alle componenti politiche, economiche ed istituzionali del Paese gli interessi comuni delle federazioni/associazioni aderenti e formulare relative proposte;
  2. attuare nei confronti dei soggetti sopra indicati interventi idonei a promuovere le condizioni piu` favorevoli per lo svolgimento dell`attivita` imprenditoriale;
  3. promuovere nella societa` e presso gli interlocutori istituzionali il settore nel quale operano le organizzazioni aderenti;
  4. progettare e promuovere indagini congiunturali intersettoriali, attraverso i centri studi dei soggetti aderenti e le rispettive banche dati;
  5. progettare e promuovere iniziative di formazione dirette a realizzare una maggiore conoscenza sia tra le organizzazioni aderenti che nei confronti di terzi, dei requisiti prestazionali di prodotti e manufatti con specifico riguardo al risparmio energetico, alla durabilita`, alla manutenzione e ad altri temi di interesse collettivo;
  6. monitorare, attraverso gli uffici competenti delle organizzazioni aderenti,  la normativa in itinere ed in vigore per esaminarne e valutarne l`impatto tecnico ed economico sul settore;
  7. promuovere, e coordinarne la partecipazione, iniziative di ricerca e sperimentazione;
  8. realizzare un sistema di comunicazione per un`adeguata  valorizzazione del mondo delle costruzioni in tutte le sue componenti;
  9. promuovere iniziative di studio, convegni, tavole rotonde, anche attraverso il coordinamento degli uffici competenti delle singole organizzazioni aderenti;
  10. promuovere iniziative comuni di internazionalizzazione, anche di filiera, per penetrare in maniera strutturata nei mercati emergenti;
  11. condividere e coordinare, ove possibile, una coerente politica fieristica, nazionale e internazionale, per un piu` efficace presidio dei mercati;
  12. assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi da realizzarsi nel rispetto delle autonomie e della rappresentanza proprie delle singole organizzazioni aderenti.

Federcostruzioni puo` compiere qualunque atto giuridico ritenuto opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.


TITOLO II - SOCI

Articolo 3 - Soggetti della rappresentanza
Federcostruzioni e` articolata in Filiere:
a)    costruzioni edili e infrastrutturali
b)    tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili
c)    materiali per le costruzioni
d)    progettazione
Eventuali ulteriori tipologie di Filiera dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall`Assemblea, di cui all`art.9.
Aderiscono a Federcostruzioni come soci effettivi le Federazioni di categoria rappresentative di imprese che svolgono le  attivita` imprenditoriali e produttive di cui al precedente articolo 1.
Le Associazioni di categoria - appartenenti al sistema Confindustria -  rappresentative di imprese che svolgono le  attivita` imprenditoriali e produttive di cui all`articolo 1, che non siano gia` aderenti a Federazioni associate a Federcostruzioni, aderiscono attraverso le Filiere di competenza (e comunque - salvo i soci firmatari dell`atto costitutivo - aggregandosi a una delle Federazioni gia` associate).
Attraverso le Filiere di competenza - e sempre attraverso le Federazioni gia` associate - aderiscono inoltre a Federcostruzioni, in qualita` di soci aggregati non aventi diritto di voto, Federazioni, Associazioni o enti non appartenenti al sistema Confindustria, rappresentativi di attivita` imprenditoriali che presentino elementi di complementarieta`, di strumentalita` e/o di raccordo economico con l`ambito organizzativo e di rappresentanza delle filiere sotto indicate.
Le Associazioni e Federazioni di categoria che hanno i requisiti per essere federate come soci effettivi non sono associate come soci aggregati.
Federcostruzioni e` una federazione di scopo e aderisce a Confindustria. Ciascuna organizzazione aderente mantiene la propria rappresentanza individuale negli organi di Confindustria.
Le posizioni e deliberazioni di Federcostruzioni sono rappresentate negli organi di vertice di Confindustria dal Presidente di Federcostruzioni, se gia` componente di tali organi, oppure nei casi di sua impossibilita` a partecipare, da un suo vicepresidente di volta in volta delegato - purche` gia` componente dei suddetti organi.
Qualora a Federcostruzioni spettasse un posto in Giunta delegabile ad altro rappresentante che non sia il Presidente stesso, tale posto sara` attribuito a un membro del direttivo delegato dal Presidente che non sia gia` componente della Giunta per altra carica.

Articolo 4 - Rapporto associativo

La domanda di adesione a Federcostruzioni per gli aspiranti associati non presenti nell`atto costitutivo e` formulata per iscritto al Presidente di Federcostruzioni corredata dalla documentazione idonea ad attestarne l`attivita`.
La domanda contiene l`espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti.
Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di pronuncia negativa del Consiglio Direttivo, l`Associazione\Federazione puo` richiedere un riesame della domanda da parte dell`Assemblea.
Contro la deliberazione negativa dell`Assemblea e` possibile ricorrere ai Probiviri che decidono, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.
L`adesione a Federcostruzioni ha durata biennale e decorrera` dalla data di accoglimento della domanda. Si considera tacitamente rinnovata qualora l`associato non dia comunicazione scritta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, della propria volonta` di recedere entro i sei mesi antecedenti la scadenza del biennio.
All`atto dell`ammissione il socio si obbliga al pagamento in favore della Federazione di:

  • un contributo annuale di servizio, o di frazione dello stesso in caso di adesione infrannuale
  • contributi specifici su progetti deliberati dal Direttivo e approvati dall`Assemblea.

Articolo 5 - Diritti e obblighi
I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Federcostruzioni.
Restano escluse per i soci aggregati le prestazioni che comportino l`assunzione di una rappresentanza diretta.
I soci effettivi hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Federcostruzioni, purche` in regola con gli obblighi statutari, ivi compresi i versamenti contributivi, e secondo le modalita` previste dal presente statuto.
L`attivita` delle Associazioni/Federazioni aderenti e` esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva degli interessi e dell`immagine delle categorie ne` di alcuno dei suoi partecipanti.
I soci si impegnano a rispettare il Codice Etico e la Carta dei valori di Confindustria.

Articolo 6 - Contributi
Ogni Filiera versa un contributo ordinario annuale per il funzionamento della Federazione, pari a un quarto dei contributi totali, sulla base del bilancio preventivo da approvarsi entro il 30 novembre dell`anno precedente.
In caso di variazione del numero delle filiere, la quota spettante a ciascuna di esse e` parametrata in base ai medesimi criteri di cui sopra.
All`interno delle filiere la misura del contributo ordinario annuale per ciascuna Associazione e Federazione aderente e` correlata, in linea con gli statuti delle organizzazioni confederate, in funzione dei versamenti a Confindustria nell`anno precedente relativi alla quota  della componente pertinente al settore delle costruzioni, secondo tabella di ripartizione che sara` aggiornata di anno in anno e ad eventuale ingresso di nuovi soci.
Associazioni non direttamente aderenti a  Confindustria presenti a qualsiasi titolo nelle organizzazioni aderenti a Federcostruzioni sono conteggiate nel peso contributivo dell`organizzazione di appartenenza con il contributo minimo federativo confindustriale.
Il contributo di servizio e` versato alla Federazione in due rate semestrali di pari importo, o frazione trimestrale se l` iscrizione e` infra annuale, e  costituisce il Fondo Comune.
Ulteriori contributi per la partecipazione ai progetti sono deliberati, nel corso dell`esercizio, dal Consiglio Direttivo e ratificati dall`Assemblea degli associati a norma dell`articolo 12).
La misura del contributo per la partecipazione ai progetti per ciascuna Associazione/Federazione componente il Consiglio Direttivo e` di norma definita di volta in volta in funzione dei versamenti a Confindustria nell`anno precedente relativi alla quota  della componente pertinente al settore delle costruzioni, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.
Le Federazioni/Associazioni non interessate al singolo progetto, sulla base di idonee motivazioni, qualora  accettate dal Consiglio Direttivo, sono esonerate dall`impegno di spesa per la quota di loro spettanza.
All`amministrazione del Fondo Comune e dei fondi relativi ai progetti provvede il Tesoriere.
Durante la vita di Federcostruzioni non sono distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche` fondi, riserve o capitale.

Articolo 7 - Sanzioni
I soci, inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a)    sospensione dal diritto a partecipare all`Assemblea;
b)    sospensione da ogni servizio e da ogni attivita` sociale, per un periodo non superiore a sei mesi decorsi i quali, se permangono gli inadempimenti, si applicano, comunque, le seguenti sanzioni  da c ad f ;
c)    decadenza, comunque, dei rappresentanti delle Associazioni/Federazioni di appartenenza che ricoprono cariche associative interne o esterne;
d)    sospensione del diritto di voto;
e)    espulsione nel caso di grave e ripetuta morosita` o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale;
f)    decadenza d`ufficio dalle cariche di rappresentanza in caso di assenza non giustificata per oltre tre convocazioni agli organismi nei quali si esercita tale carica.
Le sanzioni sono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.
E` ammessa in ogni caso la possibilita` di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio
La condizione di socio cessa:
a)    per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall`articolo 4;
b)    per cessazione dell`attivita` associativa, dal momento della formale comunicazione;
c)    per il venir meno dei requisiti richiesti dall`articolo 3;
d)    per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo.
In ogni caso il socio non e` esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell`articolo 4.
Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente ed immediatamente gli incarichi di rappresentanza esterna, nonche` la titolarita` delle cariche sociali all`interno della Federazione.


TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DI FEDERCOSTRUZIONI

Articolo 9 - Organi di Federcostruzioni
Sono organi di Federcostruzioni:
a)    l` Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) i Vice Presidenti
e) il Tesoriere
f) il Collegio dei Garanti contabili
g) Probiviri
Le procedure di funzionamento degli organi collegiali devono risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonche` - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

Articolo 10 - Assemblea
L`Assemblea e` composta dai Presidenti delle Associazioni/Federazioni che fanno parte di Federcostruzioni e da un numero di delegati per ognuna di esse proporzionale all`ammontare dei contribuiti versati in conformita` a quanto definito nell`art.6.
I soci aggregati di Federcostruzioni e i direttori delle Associazioni/Federazioni partecipano all`Assemblea senza diritto di voto.
Tutte le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega. Ogni Associazione/Federazione non puo` ricevere piu` di una delega.
Per le elezioni delle cariche sociali e` richiesto lo scrutinio segreto.
Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento di Federcostruzioni, di cui agli artt.23 e 24, l`Assemblea delibera in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Articolo 11  - Riunioni e deliberazioni dell`Assemblea
L`Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l`anno ed ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero tanti soci che corrispondano ad almeno un quinto del totale dei voti.
L`avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data dell`adunanza, anche a mezzo fax o posta elettronica, con l`indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza puo` essere spedito almeno 3 giorni prima con le stesse modalita`.
L`Assemblea e` presieduta dal Presidente.
Le riunioni sono valide quando siano presenti, direttamente o per delega, piu` della meta` dei voti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto previsto dall`art. 23 delle modifiche dello Statuto e dell`art. 24 per lo scioglimento di Federcostruzioni, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parita`, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario il Segretario Generale di Federcostruzioni o, in sua assenza, altra persona designata dall`Assemblea.
Alla riunione sono invitati i Garanti contabili, i Probiviri e i Presidenti dei soci aggregati senza diritto di voto.

Articolo 12 - Attribuzioni all`Assemblea
Spetta all`Assemblea, in sede ordinaria:
a)  eleggere il Consiglio Direttivo
b)  eleggere il Presidente
c)  eleggere i Vice Presidenti su indicazione del Presidente
d)  eleggere il Tesoriere
e)  eleggere i componenti del Collegio dei Garanti contabili
f)   eleggere i Probiviri
g)  approvare gli indirizzi generali ed il programma di attivita` proposti dal Presidente
h)  determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell`attivita` di Federcostruzioni
i)   approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo
j)   approvare i criteri di assegnazione delle quote
k)  approvare i contributi annuali proposti dal Consiglio Direttivo
l)   approvare i contributi per i progetti
m) riesaminare le domande di adesione non accolte dal Consiglio Direttivo
n) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Spetta all`Assemblea, in sede straordinaria:
a)    modificare il presente statuto
b)    sciogliere Federcostruzioni

Articolo 13 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto esclusivamente da rappresentanti delle imprese aderenti alle singole Associazioni o Federazioni, e` formato da:
a) il Presidente
b) i Vice Presidenti
c) i Presidenti delle Federazioni e i Presidenti delle Associazioni socie effettive che non siano gia` rappresentate dalle Federazioni aderenti.
In caso di decadenza dalla carica di Presidente di Associazione o Federazione, subentra automaticamente, in qualita` di componente del Consiglio Direttivo, il Presidente neo-eletto della medesima Associazione o Federazione.
Nel caso in cui il Presidente di una Associazione o Federazione ricopra la carica di Presidente di Fedecostruzioni, l`Associazione o Federazione e` rappresentata in Consiglio Direttivo da altra persona delegata dalla medesima, sempre che tale Federazione o  Associazione non esprima gia` anche un Vice Presidente.

Articolo 14 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario, oppure venga richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti o dal Collegio dei Garanti contabili e, comunque, almeno quattro volte all`anno.
Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente di Federcostruzioni mediante avviso spedito, anche a mezzo fax o posta elettronica almeno 10 giorni prima della data della riunione, con l`indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell`ordine del giorno; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo puo` essere inviata almeno 3 giorni prima a mezzo fax o posta elettronica, contenente le predette indicazioni e il motivo dell`urgenza.
Il Consiglio e` presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente piu` anziano d`eta`.
Partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle Associazioni e Federazioni socie effettive.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando e` presente la maggioranza dei suoi componenti.
Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede a scrutinio segreto.
Le deliberazioni in materia di indirizzo politico sono prese all`unanimita`, quelle sull`ordinaria gestione a maggioranza.
Il Presidente puo` altresi` estendere l`invito di volta in volta a soggetti interni o esterni a Federcostruzioni, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Spetta al Consiglio Direttivo:
a)    nominare la Commissione di designazione del Presidente
b)    proporre all`Assemblea il Presidente
c)    curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell`Assemblea
d)    definire e deliberare i progetti
e)    deliberare ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l`ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all`Assemblea
f)    proporre all`Assemblea i criteri di assegnazione e/o aggiornamento delle quote
g)    indicare le questioni che devono essere sottoposte all`esame dell`Assemblea
h)    predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e relativa relazione per sottoporli alla successiva approvazione dell`Assemblea
i)    predisporre i contributi per l`approvazione dell`Assemblea
j)    adottare le sanzioni
k)    approvare le domande di adesione
l)    formulare e proporre, per l`approvazione dell`Assemblea, le modifiche del presente statuto
m)    promuovere ed attuare quant`altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione  alla vita di Federcostruzioni
n)    nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori
o)    eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federcostruzioni
p)    sovrintendere alla gestione dei fondi
q)    assumere, in caso di urgenza, deliberazioni che spettano all`Assemblea, alla quale deve pero` riferire nella sua prima riunione
r)    nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale
s)    deliberare in merito all`adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

Articolo 16 - Presidente
Il Presidente e` eletto dall`Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio elegge, votando a scrutinio segreto su una lista di candidati in numero superiore a tre ed esprimendo al massimo due preferenze, una Commissione di designazione composta da tre membri. La Commissione di designazione sara` composta da rappresentanti dei Soci di Federcostruzioni che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non puo` far parte il Presidente in carica.
La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la piu` ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o piu` candidati, che riscuotano il consenso della base. La stessa deve esaurire il suo mandato nei 45 giorni successivi a quello dell`elezione con ampia discrezionalita` di procedura.
La Commissione sottopone al voto del Consiglio Direttivo le candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 15% dei voti assembleari.
Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all`elezione da proporre all`Assemblea.
L`Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.
Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell`Assemblea ordinaria. Puo` essere rieletto per un unico ulteriore mandato, se consecutivo.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federcostruzioni di fronte ai terzi ed in giudizio, con facolta` di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.
Il Presidente sovrintende e coordina l`attivita` del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e` sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente piu` anziano d`eta`.
Venendo a mancare il Presidente, l`Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all`Assemblea nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 17 - Vice Presidenti
Nella realizzazione del programma di attivita`, nella conduzione e nella rappresentanza di Federcostruzioni, il Presidente e` affiancato dai Vice Presidenti, a cui puo` conferire deleghe per alcune delle proprie attribuzioni.
Il Vice Presidente piu` anziano di eta` assume la funzione di vicario del Presidente in caso di suo impedimento.
Le Filiere composte da una sola Federazione/Associazione indicano ognuna un Vice Presidente.
Le Filiere composte da piu` organizzazioni ne indicano due per ciascuna. Ogni organizzazione aderente alla Filiera vota, a scrutinio segreto, due candidati scelti in una rosa che comprende i rappresentanti delle organizzazioni nella Filiera. Ogni organizzazione componente la Filiera ha diritto a un numero di voti correlati alla tabella di ripartizione contributiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.
I Vice Presidenti durano in carica due anni, scadono contemporaneamente al Presidente e sono rieleggibili; in caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.
Nel caso che vengano a mancare durante il loro mandato, essi sono sostituiti su proposta delle Filiere di appartenenza e restano in carica sino alla scadenza del Presidente.
Qualora decadesse la loro designazione nella Filiera da parte della Federazione/Associazione di appartenenza, saranno dalla stessa sostituiti.

Articolo 18 - Collegio dei Garanti contabili
L`Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Garanti contabili effettivi, nonche` due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci di Federcostruzioni.
A tal fine, in tempo utile per la votazione dell`Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Associazioni e federazioni aderenti.
Ciascun Socio puo` votare per non piu` di due candidati. Risultano eletti Garanti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parita` viene eletto il candidato  piu` anziano di eta`.
I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente.
I componenti il Collegio dei Garanti contabili durano in carica tre anni,  scadono in occasione dell`Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Garanti contabili vigila sull`andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all`Assemblea con la relazione sui bilanci.
I Garanti contabili assistono alle riunioni dell`Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un componente effettivo, il componente  supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parita` subentra quello piu` anziano di eta`.

Articolo 19 - Probiviri
L`Assemblea di ogni biennio (in un anno diverso da quello dell`elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, cinque Probiviri, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun socio puo` esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell`ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l`Assemblea chiamata all`elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perche` siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilita` d`impresa.
La carica di Proboviro e` incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un`altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonche` con ogni altra carica interna all`Associazione di appartenenza.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall`Assemblea.
Il Presidente dei Probiviri e` scelto tra i cinque Probiviri con l`accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sara` richiesta dai due Probiviri gia` nominati al Presidente del Tribunale di Roma che provvedera` alla scelta, sempre tra i cinque Probiviri eletti dall`Assemblea.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilita` previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equita` e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si e` costituito e ha avviato l`esame della controversia; tale termine e` prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell`Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo e` inappellabile, fatto salvo l`appello ai Probiviri di Confindustria.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale puo` fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
L`interpretazione del presente statuto, nonche` di ogni altra norma regolativa dell`Associazione e` di esclusiva competenza dei Probiviri.
Fatto salvo quanto previsto dall`art. 7, la decadenza dalle cariche puo` essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall`Assemblea designano, all`inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri  delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
L`esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall`Assemblea, convocati in collegio speciale.
I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalita` e con gli effetti all`uopo stabiliti.

Articolo 20 - Il Segretario
Il Segretario viene indicato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e non puo` appartenere alla stessa organizzazione che esprime il Presidente.
Il suo mandato scade al rinnovo delle cariche e puo` essere riproposto dai successivi vertici.
Attua le disposizioni prese dagli Organi Direttivi di Federcostruzioni; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi Direttivi di Federcostruzioni.

TITOLO IV - FONDO COMUNE  E BILANCI

Articolo 21 - Fondo comune
Il fondo comune e` costituito:
a)        dai contributi annuali o da frazioni trimestrali degli stessi nel caso di iscrizione in corso d` anno
b)    dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali dello stesso
c)    dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federcostruzioni.
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federcostruzioni e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Articolo 21 bis - Fondi Progetti
I Fondi Progetti sono costituiti:
a)    dai contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificati dall`Assemblea per i singoli progetti
b)    dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a fronte dei singoli progetti.
Con i  fondi si provvede alle spese per la realizzazione dei singoli progetti; i capitoli di spesa relativi ad ogni progetto sono contabilizzati individualmente.
Eventuali eccedenze sono riportate a nuovo su progetti di analoga pertinenza.
I soci che per qualsiasi motivo cessino di far parte di Federcostruzioni prima dell`espletamento dei progetti per i quali hanno versato contributi non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quote a valere sui medesimi.

Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci
L`esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il primo semestre dell`anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all` Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Garanti contabili.
In ogni caso, i bilanci sono presentati al Collegio dei Garanti contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l`Assemblea.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

Articolo 23 - Modificazioni statutarie
Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall` Assemblea in sede straordinaria.
A tal fine, l`Assemblea e` validamente costituita quando vi sia rappresentata la maggioranza dei voti spettanti ai soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.
Le proposte di modifica sono specificatamente indicate nell`ordine del giorno dell` Assemblea straordinaria che delibera in merito.
In casi particolari, il Consiglio Direttivo puo` sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci medesimi.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum dissentano dalle modificazioni adottate e` consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall`avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dalla scadenza del biennio di adesione.

Articolo 24 - Scioglimento
Quando venga domandato lo scioglimento di Federcostruzioni da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalita` dei voti, e` convocata un` apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il voto favorevole di almeno i due terzi della totalita` dei voti spettanti a tutti i soci.
L`Assemblea nomina uno o piu`  liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce, altresi`,  la destinazione delle eventuali attivita` patrimoniali residue.
Tali eventuali attivita` patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalita` analoghe, o a fini di pubblica utilita`, sentito l`organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 25 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo allo statuto di CONFINDUSTRIA ed alle norme di legge e ai principi generali dell` ordinamento giuridico italiano.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB